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| Si segnala alla Vs. attenzione, la sentenza n. 39 dell'8 FEBBRAIO 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)....
La Corte ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
In buona sostanza la Corte ha applicato gli stessi principi per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Cosap (v. sentenza n.64 del 2008) ribadendo il concetto che alla commissione tributaria sono devolute soltanto le controversie inerenti TRIBUTI e non sono ammissibili interpretazioni o attribuzioni estensive o analogiche giacchè vi sarebbe la violazione del divieto costituzlonale di istituire giudici speciali sancito dall'art.102 cost.-.In alcuni casi tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che amplii la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia, come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria (sentenze n. 130 e n. 64 del 2008). Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria abbia o no effettiva natura tributaria.
La Corte ha infine richiamato la precedente sentenza n. 335 del 2008, con cui la tariffa del servizio idrico integrato si configura , in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione,«come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensí nel contratto di utenza.
Avv. LUIGI VINGIANI
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forensia Mercoledì, 17 febbraio 2010
Argomento:Diritto Tributario
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